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	<title>Marco Pirolo Cgil Agb &#8211; Bolzano Quotidiano</title>
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		<title>Caaf Cgil Agb: Fringe benefit e tassazione del premio di risultato, novità e conferme per il 2024</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione BQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 21:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[CAAF CGIL-AGB]]></category>
		<category><![CDATA[fringe benefit]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Pirolo Cgil Agb]]></category>
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					<description><![CDATA[Caaf Cgil Agb. Anche per il 2024 i premi di risultato di ammontare variabile, la cui erogazione è legata a incrementi di qualità, produttività, redditività, efficienza e innovazione, misurabili e&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="xmprfx_MsoNormal"><b>Caaf Cgil Agb. </b>Anche per il <strong>2024</strong> i <strong>premi di risultato di ammontare variabile</strong>, la cui erogazione è legata a incrementi di qualità, produttività, redditività, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, sono <strong>tassati al 5% anziché al 10%</strong>. Lo comunica Il <b>Caaf della Cgil Agb</b>.</p>
<p class="xmprfx_MsoNormal">Inoltre l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 5 del 2024 conferma che<strong> fringe benefit concessi dalle aziende ai propri dipendenti non concorreranno a formare il reddito nel limite del valore complessivo di 1.000 euro, innalzato a 2.000 per i dipendenti con figli a carico</strong>. Resta inteso che il lavoratore per aver diritto all’esenzione entro il limite di 2.000 euro,  dovrà indicare i codici fiscali dei figli.</p>
<p class="xmprfx_MsoNormal"><strong>Marco Pirolo</strong>, Direttore del Caaf della Cgil-Agb, chiarisce però, come del resto è contenuto nella circolare, che<strong> nel caso di superamento di detti valori</strong> dei fringe benefit concessi dai datori di lavoro, <strong>la tassazione ordinaria verrà applicata su tutto l’importo e non solo sull’eccedente</strong>.</p>
<p class="xmprfx_MsoNormal"><strong>In sostanza, se i fringe benefit superano i 1000 euro nel primo caso, mettiamo 1200, o i 2000 nel secondo, mettiamo 2100, la tassazione verrà applicata su 1200 o 2100 e non su 200 o 100.</strong></p>
<p class="xmprfx_MsoNormal">Marco Pirolo chiarisce inoltre che per il 2024 le <strong>spese rimborsate dal datore di lavoro</strong> che rientrano nel <strong>fringe benefit esente da imposta</strong> sono: i <strong>buoni spesa</strong>, i <strong>buoni carburante</strong> ma anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il <strong>pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale</strong>.</p>
<p class="xmprfx_MsoNormal">Inoltre, sempre nel 2024, sono agevolabili le somme erogate per le <strong>spese per l’affitto della prima casa</strong> ovvero per gli <strong>interessi sul mutuo relativo alla prima casa</strong>.</p>
<p class="xmprfx_MsoNormal">Come tale si intende <strong>l’abitazione principale</strong> utile per ottenere le <strong>detrazioni sugli interessi passivi del mutuo o dei canoni di locazione</strong>, quindi l’abitazione nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente,</p>
<p class="xmprfx_MsoNormal">Possono essere rimborsate dal datore di lavoro sia le <strong>spese sostenute per un contratto di affitto</strong> sia quelle relative agli <strong>interessi sul mutuo</strong>, anche da parte del coniuge o di un familiare, con regolare contratto d’affitto registrato o un regolare mutuo, sempre che il relativo alloggio sia l’abitazione principale del lavoratore beneficiario del contributo del datore di lavoro.</p>
<p class="xmprfx_MsoNormal">Pirolo precisa inoltre che <strong>gli importi percepiti non potranno essere oggetto poi di detrazioni sulla dichiarazione dei redditi,</strong> nel senso che, come nel caso degli interessi sui mutui o della detrazione per i contratti di affitto, gli importi percepiti dovranno essere <strong>detratti dall’importo degli interessi sui mutui o dell’affitto dichiarato ai fini della dichiarazione.</strong></p>
<p class="xmprfx_MsoNormal">La circolare dell’Agenzia chiarisce anche che in merito alla <strong>tassazione dei prestiti concessi dal datore ai lavoratori,</strong> l’importo che concorre alla formazione del reddito è pari alla metà del valore determinato dalla differenza tra gli interessi calcolati al Tur (tasso ufficiale di riferimento) e quelli calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti.</p>
<p class="xmprfx_MsoNormal">Il Caaf delle Cgil-Agb è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fissare sin d’ora gli appuntamenti per il <strong>Modello 730.</strong></p>
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