Le recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate chiariscono le regole fiscali per pensioni, vitalizi e prestazioni previdenziali con elementi internazionali. Un tema particolarmente rilevante in Alto Adige, terra di confine e di forte mobilità lavorativa.
La tassazione delle pensioni percepite all’estero o da cittadini che rientrano in Italia dopo un periodo di residenza oltre confine continua a rappresentare una materia complessa e spesso fonte di dubbi. A richiamare l’attenzione sul tema sono le recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate (nn. 112, 113 e 114 del 2026), che hanno fornito importanti chiarimenti sull’applicazione delle norme fiscali internazionali.
Si tratta di una questione particolarmente sentita in Alto Adige, dove molti lavoratori hanno maturato esperienze professionali in diversi Paesi europei e dove non sono rari i trasferimenti di residenza oltre confine o i successivi rientri in Italia.
«Le recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate confermano quanto sia importante non dare per scontato il regime fiscale delle pensioni percepite da chi vive all’estero o da chi rientra in Italia dopo un periodo di residenza oltre confine. In Alto Adige queste situazioni sono particolarmente frequenti e ogni posizione va valutata attentamente, tenendo conto sia della normativa italiana sia delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni», spiega Marco Pirolo, direttore del CAAF CGIL-AGB.
Le pronunce dell’Amministrazione finanziaria evidenziano infatti come il semplice Paese di residenza del pensionato non sia sufficiente per determinare dove debba essere tassato il reddito pensionistico. Risulta necessario analizzare la natura della prestazione percepita, distinguendo tra pensioni pubbliche, pensioni derivanti da attività professionale autonoma, prestazioni di sicurezza sociale e altri trattamenti assimilati.
Particolarmente significativa è la risposta n. 112/2026, relativa a una pensionata residente in Lussemburgo e titolare di pensione Enpam. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la quota maturata per l’attività svolta come medico specialista ambulatoriale presso una Azienda sanitaria locale mantiene la natura di pensione pubblica e resta imponibile esclusivamente in Italia. Diversamente, la parte maturata attraverso l’attività libero-professionale deve essere tassata esclusivamente nel Paese di residenza, cioè il Lussemburgo.
Un principio che dimostra come anche all’interno dello stesso trattamento pensionistico possano convivere componenti soggette a regimi fiscali differenti, rendendo indispensabile un’analisi approfondita della singola posizione.
Analoga attenzione è richiesta per coloro che intendono trasferire la propria residenza all’estero o che rientrano in Italia dopo aver maturato diritti pensionistici in altri Stati. Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, infatti, prevedono regole specifiche che possono attribuire il potere impositivo allo Stato della fonte del reddito, allo Stato di residenza oppure ad entrambi, con l’applicazione di specifici meccanismi per evitare la doppia tassazione.
«Prima di trasferire la residenza all’estero o al momento del rientro in Italia è opportuno verificare attentamente la propria situazione fiscale. Una corretta consulenza preventiva può evitare errori, contestazioni e fenomeni di doppia imposizione che spesso emergono solo a distanza di anni», aggiunge Pirolo.
La complessità della normativa internazionale e la varietà delle situazioni personali rendono quindi fondamentale affidarsi a professionisti qualificati, in grado di valutare correttamente il trattamento fiscale applicabile e di prevenire possibili problematiche future, come richieste di imposte arretrate, contestazioni fiscali o la perdita di benefici previsti dalle convenzioni internazionali.
Per informazioni e assistenza sulla tassazione delle pensioni estere, sui trasferimenti di residenza e sull’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni è possibile rivolgersi agli uffici del CAAF CGIL-AGB presenti sul territorio provinciale.
